La Cassazione ha stabilito una nuova misura cautelare per le vittime di stalking, introducendo il divieto di sguardo.
Arriva il divieto di sguardo per gli stalker – La Cassazione ha stabilito una nuova forma di tutela per le vittime di stalking, introducendo il divieto di sguardo da parte dello stalker, oltre al divieto di qualsiasi tipo di contatto nei confronti della vittima. La decisione è stata presa con una sentenza della Quinta sezione penale per quanto riguarda il caso di un uomo, indagato per stalking, atti persecutori, lesioni personali e violazione del domicilio, al quale era stata applicata una misura cautelare generica, per cui l’indagato ha in seguito fatto ricorso. Da questo caso si evince che lo stalker ha il divieto assoluto di guardare la vittima, soprattutto quando “lo sguardo assume la funzione di esprimere sentimenti e stati d’animo”.
Misure cautelari per lo stalking – “Non ricercare contatti, di qualsiasi natura, con la persona offesa” e “non avvicinarsi fisicamente alla persona suddetta, di non rivolgersi a lei con la parola o con lo scritto, di non telefonarle, di non inviarle sms“, ovvero “non fare ciò che lo stalker è solito fare e che i soggetti appartenenti alla detta categoria comprendono benissimo“, sono queste le misure cautelari elencate dalla Cassazione. Le condotte da evitare sono esattamente i tipici atteggiamenti dello stalker, comportamenti da evitare al quale si aggiunge lo sguardo.
Lo stalker non può guardare la sua vittima – I contatti tra stalker e vittima devono annullarsi immediatamente. Ma tra le misure cautelari arriva anche il “divieto di sguardo” che impedisce allo stalker, non solo di avere contatti diretti o indiretti con la vittima, ma anche di guardarla, soprattutto se con lo sguardo intende esprimere specifici sentimenti o emozioni. Lo stalker non deve scrivere, telefonare, parlare, avvicinare e contattare la vittima in nessun modo, neanche con lo sguardo. Questo è ciò che la Cassazione ha stabilito per aumentare e rafforzare la tutela delle donne vittime di stalking.
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