Le donne disoccupate, residenti nelle regioni italiane considerate svantaggiate e, per tale motivo, ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale, potranno usufruire nuovamente dei bonus assunzioni INPS
Le donne disoccupate, residenti nelle regioni italiane considerate svantaggiate e, per tale motivo, ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale, potranno usufruire nuovamente dei bonus assunzioni la cui sospensione era stata comunicata dall’INPS il 23 Luglio 2014.
Donne disoccupate: bonus assunzioni INPS – Il messaggio n. 6319 del 29 Luglio 2014, scaricabile in formato pdf sul sito ufficiale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ha ufficializzato il ripristino dei bonus assunzioni per donne disoccupate. Ciò consentirà di presentare nuovamente la richiesta di incentivo per assunzioni, proroghe e trasformazioni di rapporti di lavoro effettuate dal primo Luglio 2014. Tutte le informazioni necessarie per usufruire dei bonus possono essere reperite presso gli uffici locali dell’INPS ma, in sintesi, i requisiti basilari per le donne, di qualsiasi età, interessate a presentare la richiesta di incentivo sono la residenza in una delle Regioni presenti nell’elenco delle aree ammesse agli aiuti di Stato a finalità regionale, ovvero ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea, e il non aver svolto un lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Donne disoccupate: bonus assunzioni INPS – La sospensione in via cautelare dei bonus assunzioni INPS era stata causata dal mancato rinnovo della Carta degli aiuti a finalità regionale, ma un tempestivo intervento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha riconfermato la validità dei bonus, sostenendo che essi costituiscono un regime di aiuti in favore dei lavori svantaggiati. Concretamente, l’incentivo permetterà ai datori di lavoro che decideranno di assumere donne residenti nelle regioni svantaggiate, disoccupate e prive di retribuzione dal almeno sei mesi, di ottenere una riduzione del 50% dei contributi a loro carico, per un periodo pari a 12 mesi per l’assunzione a termine con proroghe incluse, per 18 mesi per i rapporto di lavoro a tempo indeterminato e sempre per 18 mesi per le trasformazioni di un’assunzione a termine in un’assunzione a tempo indeterminato.
COMMENTI