il diritto allo sciopero è riconosciuto dalla legislazione italiana, pertanto,anche se crea un disagio, è considerato lecito.
Perché il lavoratore sciopera? Ovviamente per creare un disagio nel momento in cui vede non riconosciuto un diritto che gli spetta. Ma è lecito creare questo disagio? Ovviamente si, nei limiti delle leggi che tutelano il diritto allo sciopero.
L’Articolo 40 della Costituzione italiana sancisce: “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”.L’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, modificato, dalla legge n.847 del 1977 vieta la condotta antisindacale tutelando in questo modo il diritto dei lavoratori di scioperare. Il diritto allo sciopero, in quanto tale, trova collocazione fra i diritti soggettivi pubblici di libertà ed è tutelato anche a livello sovranazionale (art.28 della Carta dei diritti dell’Unione Europea).Il diritto di sciopero, inteso come diritto di Libertà, opera nei rapporti tra i lavoratori scioperanti e Stato impedendo a quest’ultimo di vietare o punire l’astensione collettiva dal lavoro e soprattutto ostacolando l’emanazione di leggi che si oppongano al diritto di sciopero.Lo sciopero è anche un diritto soggettivo che esplicita i propri effetti nei rapporti tra i lavoratori scioperanti e i datori di lavoro, infatti bisogna tener presente che mediante l’esercizio di tale diritto si ha una sospensione bilaterale delle prestazioni:il lavoratore interrompe le sue prestazioni lavorative e il datore di lavoro interrompe la corresponsione della retribuzione, anche se la mancata presenza sul posto di lavoro viene considerata come assenza giustificata.La legge 604/66 ha dichiarato nullo il licenziamento per sciopero e successivamente lo Statuto dei Lavoratori ha rafforzato la tutela del lavoratore con gli artt. 15,16 e 28.Essendo pertanto, il diritto allo sciopero, costituzionalmente garantito il suo esercizio è un fatto giuridicamente lecito.
La forma più conosciuta di sciopero è quella dello sciopero generale, ovvero astensione di tutti i lavoratori di un paese che operano nello stesso settore.
Esistono comunque diverse tipologie di sciopero:
- Sciopero bianco:i lavoratori invece di astenersi dall’attività lavorativa decidono di seguire alla lettera i regolamenti causando in questo modo dei disagi;
- Sciopero a singhiozzo:si tratta di brevi e sistematiche interruzioni dell’attività lavorativa, quasi come se fossero delle pause durante l’orario di lavoro (legittimato dalla sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1980 n.711) in questo modo si effettua comunque la prestazione lavorativa, tale prestazione, se ritenuta inutile, può essere rifiutata dal datore di lavoro (sentenza della Corte di Cassazione 28 ottobre 1991 n.11477);
- Sciopero a gatto selvaggio: all’interno di una catena di montaggio settorialmente i lavoratori interrompono l’attività in modo da allungare i tempi di produzione.
COMMENTI
Leggibile e intuitivo. Bravi